{"id":1808,"date":"2021-02-24T07:00:00","date_gmt":"2021-02-24T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/?p=1808"},"modified":"2021-02-24T13:08:44","modified_gmt":"2021-02-24T13:08:44","slug":"la-responsabilita-della-scuola-guida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/2021\/02\/24\/la-responsabilita-della-scuola-guida\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 della scuola guida"},"content":{"rendered":"\n<p>Ipotizziamo di avere un incidente stradale e che dall\u2019altra parte vi sia un\u2019auto di una scuola guida con un conducente\/allievo nel corso di una lezione; la scuola guida \u00e8 sempre responsabile?<\/p>\n\n\n\n<p>La risposta \u00e8 no. La responsabilit\u00e0 della scuola guida pu\u00f2 certamente configurarsi e pu\u00f2 essere a titolo esclusivo o a titolo di concorso con l\u2019allievo: risponde a titolo esclusivo dell\u2019incidente tutte le volte in cui siano state date indicazioni errate o imprudenti all\u2019allievo; risponde, invece, a titolo di concorso di colpa tutte le volte in cui non vi sia stato un intervento per evitare l\u2019evento dannoso dovuto all\u2019errore dell\u2019allievo o quando l\u2019intervento sia stato tardivo o inidoneo. Naturalmente il limite a questo concorso \u00e8 costituito dalla concreta possibilit\u00e0 di agire e cio\u00e8 dalla prevedibilit\u00e0 ed evitabilit\u00e0 dell\u2019evento da parte dell\u2019istruttore.<br>Il problema \u00e8, allora, accertare il grado di colpa nel caso di volta in volta affrontato. \u00e8 infatti ipotizzabile anche la totale responsabilit\u00e0 in capo all\u2019allievo, tutte le volte in cui l\u2019incidente sia ascrivibile a sua totale negligenza o imprudenza o violazione di norme. Infatti, l\u2019allievo, prima di porsi alla guida di un veicolo, ha l\u2019obbligo di conoscere, diligentemente, tutte le norme sulla circolazione stradale; tali oneri non vengono meno per il fatto che il soggetto si stia esercitando seguito dal proprio istruttore.<br>\u00e8 comprensibile, quindi, come eventuali giudizi di responsabilit\u00e0 per colpa vadano compiuti valutando tutte le circostanze concrete. I presupposti di partenza rimangono comunque che: l\u2019allievo ha il dovere giuridico di conoscere almeno le nozioni fondamentali dei comandi del mezzo che si appresta a condurre e il loro corretto uso prima di porsi alla guida; tale obbligo non pu\u00f2 venir meno per la semplice presenza dell\u2019istruttore; su quest\u2019ultimo, invece, incombono tutti gli obblighi di vigilanza e di informazione affinch\u00e9 la lezione possa svolgersi in modo tale che non si creino pericoli per l\u2019incolumit\u00e0 d\u2019altri e dell\u2019allievo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ipotizziamo di avere un incidente stradale e che dall\u2019altra parte vi sia un\u2019auto di una scuola guida con un conducente\/allievo nel corso di una lezione; la scuola guida \u00e8 sempre responsabile? La risposta \u00e8 no. La responsabilit\u00e0 della scuola guida pu\u00f2 certamente configurarsi e pu\u00f2 essere a titolo esclusivo o a titolo di concorso con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1809,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[22],"class_list":["post-1808","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche","tag-rubriche-la-bussola-dei-diritti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1808"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1808\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1810,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1808\/revisions\/1810"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}