{"id":1944,"date":"2021-03-11T01:13:00","date_gmt":"2021-03-11T01:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/?p=1944"},"modified":"2021-03-11T07:12:09","modified_gmt":"2021-03-11T07:12:09","slug":"superbonus-e-spese-condominiali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/2021\/03\/11\/superbonus-e-spese-condominiali\/","title":{"rendered":"Superbonus e spese condominiali"},"content":{"rendered":"\n<p>Ipotizziamo di vivere in un condominio e di aver effettuato lavori che beneficiano del cosiddetto superbonus 110; ipotizziamo, poi, che all\u2019interno del nostro condominio vi siano cond\u00f2mini non in regola con il pagamento delle loro quote di spese condominiali. In questi casi, vi sono ripercussioni per il condominio? Come deve comportarsi l\u2019amministratore rispetto alla quota del cond\u00f2mino che non paga?<br>La questione \u00e8 stata posta all\u2019attenzione dell\u2019Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito definitiva risposta nella circolare n. 30\/E.&nbsp;<br>Facciamo un passo indietro: la detrazione del 110%, il cos\u00ec detto superbonus, matura completamente quando sono eseguiti i lavori e quando \u00e8 stato effettuato il relativo pagamento. Maturato il diritto alla detrazione, \u00e8 possibile per il cond\u00f2mino provvedere alla cessione del credito, ossia al trasferimento a terzi del credito corrispondente alla detrazione non ancora goduta (in sostanza, il cond\u00f2mino spende euro 10.000, matura una detrazione di euro 11.000, che pu\u00f2 essere ceduta a terzi).<br>La questione sottoposta all\u2019attenzione dell\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 relativa alla possibilit\u00e0, per un cond\u00f2mino moroso, ossia che non paga le sue quote di spese condominiali relative ai lavori oggetto di superbonus, di cedere il credito d\u2019imposta corrispondente alle detrazioni a lui spettanti.&nbsp;<br>L\u2019Agenzia delle Entrate parte dal seguente presupposto: l\u2019amministratore di condominio deve comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun cond\u00f2mino entro il 31 dicembre dell\u2019anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal cond\u00f2mino stesso.&nbsp;<br>Il credito che pu\u00f2 essere ceduto deve corrispondere a una detrazione maturata; pertanto, non pu\u00f2 esservi credito senza pagamento da parte del cond\u00f2mino all\u2019amministratore, in quanto la detrazione del 110% corrisponde alla somma versata dal cond\u00f2mino all\u2019amministratore medesimo.<br>Data questa premessa, la conclusione dell\u2019Agenzia delle Entrate sul punto \u00e8 stata la seguente: nel caso di cond\u00f2mino moroso, l\u2019amministratore non dovr\u00e0 comunicare nessun dato riferito allo stesso, con la conseguenza che il cond\u00f2mino, non avendo versato le quote condominiali, non avr\u00e0 diritto ad alcuna detrazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ipotizziamo di vivere in un condominio e di aver effettuato lavori che beneficiano del cosiddetto superbonus 110; ipotizziamo, poi, che all\u2019interno del nostro condominio vi siano cond\u00f2mini non in regola con il pagamento delle loro quote di spese condominiali. In questi casi, vi sono ripercussioni per il condominio? 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