{"id":2751,"date":"2021-05-06T01:09:00","date_gmt":"2021-05-06T00:09:00","guid":{"rendered":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/?p=2751"},"modified":"2021-05-05T13:37:31","modified_gmt":"2021-05-05T12:37:31","slug":"materie-prime-costi-in-aumento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/2021\/05\/06\/materie-prime-costi-in-aumento\/","title":{"rendered":"Materie prime: costi in aumento"},"content":{"rendered":"\n<p>L\u2019aumento improvviso ed esponenziale del costo di alcune materie prime \u00e8 un effetto, ormai tangibile, del lungo periodo di incertezza, anche economica, in cui viviamo a causa del Covid.<br>Si \u00e8 rivolta al sottoscritto legale un\u2019azienda che realizza manufatti ed arredi in legno. Il costo del legno \u00e8 aumentato negli ultimi mesi del 30% circa. L\u2019azienda ha in essere un accordo commerciale con una ditta fornitrice; sulla base di detto accordo, quest\u2019ultima si impegna a fornire alla prima, periodicamente, un certo quantitativo di legname ad un prezzo fisso e predeterminato. Vi \u00e8 qualche rischio alla luce della nuova situazione creatasi?<br>La questione va inquadrata nell\u2019ambito dell\u2019articolo 1467 c.c., secondo cui: \u201cnei contratti a esecuzione continuata o periodica (\u2026), se la prestazione di una delle parti \u00e8 divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione pu\u00f2 domandare la risoluzione del contratto. (\u2026) La parte contro la quale \u00e8 domandata la risoluzione pu\u00f2 evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto\u201d.<br>L\u2019eccessiva onerosit\u00e0 che rileva ai presenti fini consiste in quella sensibile alterazione del rapporto fra le prestazioni dedotte in contratto, che determina uno squilibrio dei rispettivi valori e che sconvolge l\u2019iniziale rapporto di equivalenza, incidendo, cos\u00ec, sul valore dell\u2019una rispetto all\u2019altra. \u00a0<br>In tali casi, il rischio sta nel fatto che il nostro ordinamento riconosce il diritto ad un\u2019azione finalizzata a far dichiarare dal Giudice la risoluzione del contratto. Si badi, l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta non produce alcun effetto automatico; la parte, la cui prestazione divenga eccessivamente onerosa, non \u00e8 esonerata dall\u2019adempimento, n\u00e9 \u00e8 legittimata a sospendere l\u2019esecuzione della prestazione, ma dovr\u00e0 \u2013 per non incorrere in responsabilit\u00e0 contrattuale da inadempimento \u2013 agire per richiedere la risoluzione del contratto.<br>Il rimedio ha, pertanto, esclusivamente valore risolutorio: esso \u00e8, infatti, unicamente volto ad ottenere la risoluzione del contratto. Nulla vieta, d\u2019altra parte, che il creditore della prestazione (ossia chi deve ricevere quella prestazione divenuta eccessivamente onerosa) possa \u201csalvare\u201d il contratto, offrendosi di modificare equamente le condizioni del contratto originario e ristabilendo l\u2019equilibrio tra le due prestazioni.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019aumento improvviso ed esponenziale del costo di alcune materie prime \u00e8 un effetto, ormai tangibile, del lungo periodo di incertezza, anche economica, in cui viviamo a causa del Covid.Si \u00e8 rivolta al sottoscritto legale un\u2019azienda che realizza manufatti ed arredi in legno. Il costo del legno \u00e8 aumentato negli ultimi mesi del 30% circa. 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