{"id":3627,"date":"2021-07-15T01:35:00","date_gmt":"2021-07-15T00:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/?p=3627"},"modified":"2021-07-14T10:07:30","modified_gmt":"2021-07-14T09:07:30","slug":"recesso-e-contratto-di-appalto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/2021\/07\/15\/recesso-e-contratto-di-appalto\/","title":{"rendered":"Recesso e contratto di appalto"},"content":{"rendered":"\n<p>Nel contratto di appalto la legge, nello specifico l\u2019art. 1671 c.c., prevede la possibilit\u00e0 di recedere; tale possibilit\u00e0 \u00e8 riconosciuta, per\u00f2, solo in capo al committente, mentre nulla viene detto riguardo al recesso dell\u2019appaltatore, che deve pertanto ritenersi escluso. Il diritto di recesso in capo all\u2019appaltatore, per essere valevole, dovrebbe quindi essere esplicitamente previsto dalle parti nel contratto e in quel caso sarebbe regolato dalla norma generale ex art. 1373 c.c., che recita \u201cSe a una delle parti \u00e8 attribuita la facolt\u00e0 di recedere dal contratto, tale facolt\u00e0 pu\u00f2 essere esercitata finch\u00e8 il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolt\u00e0 pu\u00f2 essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gi\u00e0 eseguite o in corso di esecuzione\u201d).<br>Il recesso del committente pu\u00f2 essere esercitato anche senza motivi: esso, infatti, pu\u00f2 avvenire per qualsiasi causa, il cui accertamento non \u00e8 neppure richiesto ai fini della legittimit\u00e0 del recesso.<br>Secondo la giurisprudenza, l\u2019art. 1671 c.c., se da un lato accorda al committente il diritto di recesso (esercitabile senza motivo e in qualsiasi momento durante l\u2019esecuzione del contratto), non riconosce, dall\u2019altro, all\u2019appaltatore il diritto a continuare l\u2019opera; quest\u2019ultimo, in caso di recesso, potr\u00e0 solamente ottenere l\u2019indennizzo specificato nella norma (cio\u00e8 spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno; previsione che costituisce una sorta di compensazione, a favore dell\u2019appaltatore, del diritto riconosciuto al committente). Questa posizione di favore verso il committente \u00e8 stata pi\u00f9 volte motivata dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha fatto riferimento all\u2019interesse sotteso al contratto, che \u00e8 quello finalizzato alla realizzazione dell\u2019opera ed alla prestazione del servizio in favore del committente, non esistendo uno speculare diritto dell\u2019appaltatore al completamento degli stessi. Le parti possono comunque convenire diversamente e ad esempio prevedere che il recesso sia esercitabile dal committente solo in caso di inadempienze dell\u2019appaltatore, essendo la norma derogabile (ossia, potendo ammettersi patti contrari intervenuti tra le parti).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Autore: Avvocato Massimo Mira<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel contratto di appalto la legge, nello specifico l\u2019art. 1671 c.c., prevede la possibilit\u00e0 di recedere; tale possibilit\u00e0 \u00e8 riconosciuta, per\u00f2, solo in capo al committente, mentre nulla viene detto riguardo al recesso dell\u2019appaltatore, che deve pertanto ritenersi escluso. 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