{"id":3988,"date":"2021-09-02T01:35:00","date_gmt":"2021-09-02T00:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/?p=3988"},"modified":"2021-09-01T16:31:30","modified_gmt":"2021-09-01T15:31:30","slug":"tutela-degli-eredi-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/2021\/09\/02\/tutela-degli-eredi-2\/","title":{"rendered":"Tutela degli eredi #2"},"content":{"rendered":"\n<p>(continua dal numero precedente)<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019azione di riduzione pu\u00f2 conseguire l\u2019azione di restituzione, avente ad oggetto gli immobili dell\u2019eredit\u00e0. Vengono generalmente identificate due azioni di restituzione. La prima \u00e8 l\u2019azione di restituzione contro il donatario o il legatario. Si tratta dell\u2019azione disciplinata all\u2019articolo 560 del codice civile. In questo caso, ove l\u2019immobile ecceda di oltre un quarto la quota disponibile, lo stesso rimarr\u00e0 nell\u2019eredit\u00e0 per intero. La seconda \u00e8 l\u2019azione di restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario acquirente. Disciplinata dall\u2019articolo 563, l\u2019azione prevede che \u201cse i donatari contro i quali \u00e8 stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l\u2019escussione del beni del donatario, pu\u00f2 chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell\u2019ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili\u201d. L\u2019esistenza di tale azione giustifica la maggior attenzione che un acquirente deve avere nel momento in cui procede all\u2019acquisto di un immobile di provenienza donativa, ossia un immobile che il venditore ha ricevuto in seguito ad una donazione a suo favore. L\u2019articolo 564 del codice civile individua i presupposti per l\u2019azione di riduzione. In primo luogo il legittimario deve aver accettato l\u2019eredit\u00e0 con beneficio d\u2019inventario (procedura particolare che prevede la redazione di un inventario dei beni del defunto da parte del Tribunale), fatto salvo il caso in cui le donazioni e i legati da ridurre siano disposti a favore di suoi coeredi (ci\u00f2 significa che l\u2019accettazione con beneficio di inventario \u00e8 necessaria solo per agire contro soggetti non coeredi). In secondo luogo il legittimario, deve imputare alla propria quota le donazioni ed i legati ricevuti dal defunto (anche se nel testamento si pu\u00f2 prevedere la dispensa del legittimario da detta imputazione). Il termine prescrizionale dell\u2019azione di riduzione \u00e8 quello ordinario di dieci anni. Nel caso in cui le diposizioni da ridurre siano le donazioni, detto termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di apertura della successione del donante (la data in cui il donante muore), anche qualora le donazioni siano pi\u00f9 risalenti nel tempo. Una volta promossa l\u2019azione di riduzione con il patrocinio di un legale, al Giudice \u00e8 demandato, in primo luogo, l\u2019accertamento della lesione della legittima del legittimario al netto della imputazione a s\u00e9 di quanto ricevuto. Accertata l\u2019eventuale lesione, il Giudice dichiarer\u00e0 l\u2019inefficacia parziale o totale delle disposizioni testamentarie o donative lesive, reintegrando il legittimario nei diritti spettanti per legge. Un\u2019ultima precisazione: secondo l\u2019articolo 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo 28 del 2010, l\u2019azione di riduzione \u00e8 soggetta alla mediazione obbligatoria. Il giudizio relativo all\u2019azione di riduzione deve quindi essere preceduto da un tentativo di mediazione, alla presenza di un mediatore designato da un organismo abilitato dal Ministero della Giustizia. Il procedimento costituisce una vera e propria condizione di procedibilit\u00e0, nel senso che non \u00e8 possibile attivare il giudizio senza aver prima promosso la mediazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Autore: Massimo Mira<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(continua dal numero precedente) All\u2019azione di riduzione pu\u00f2 conseguire l\u2019azione di restituzione, avente ad oggetto gli immobili dell\u2019eredit\u00e0. Vengono generalmente identificate due azioni di restituzione. La prima \u00e8 l\u2019azione di restituzione contro il donatario o il legatario. Si tratta dell\u2019azione disciplinata all\u2019articolo 560 del codice civile. 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