{"id":4249,"date":"2021-09-30T01:35:00","date_gmt":"2021-09-30T00:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/?p=4249"},"modified":"2021-09-29T10:55:53","modified_gmt":"2021-09-29T09:55:53","slug":"mutuo-e-recesso-tempistiche-chiare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/2021\/09\/30\/mutuo-e-recesso-tempistiche-chiare\/","title":{"rendered":"Mutuo e recesso: tempistiche chiare"},"content":{"rendered":"\n<p>Di recente, la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea \u00e8 intervenuta sulla questione relativa alle modalit\u00e0 per calcolare i tempi di recesso da un contratto di mutuo, statuendo come esse debbano essere indicate in modo chiaro e conciso. Ha inoltre evidenziato che, per non compromettere il diritto del consumatore a recedere, non basta il rinvio alle norme generali, ma \u00e8 necessaria un\u2019informazione specifica nel contratto. L\u2019innovativa pronuncia della Corte europea \u00e8 destinata a incidere sull\u2019articolo 125-ter del decreto legislativo n. 141\/2010 con il quale \u00e8 stata recepita la direttiva 2008\/48 sui contratti di credito ai consumatori. La questione nasce dalla controversia tra un consumatore e un istituto di credito: il primo aveva comunicato il recesso dal proprio contratto di mutuo; recesso considerato non tempestivo da parte della Banca, che aveva sul punto richiamato le norme generali del codice civile. Un quadro non chiaro, secondo la Corte di Giustizia perch\u00e9, in sostanza, il contratto rinviava a una norma (che a sua volta, nello specifico, richiamava altre disposizioni). \u00c8 evidente \u2013 osservano gli eurogiudici \u2013 che in questo modo il consumatore non riceve le informazioni previste dall\u2019articolo 10 della direttiva citata. La norma, infatti, prevede non solo l\u2019indicazione della possibilit\u00e0 o dell\u2019assenza del diritto di recesso, ma anche del periodo durante il quale pu\u00f2 essere esercitato e le condizioni per attivarlo. Solo cos\u00ec il consumatore \u00e8 messo nelle condizioni di conoscere i diritti e gli obblighi per sciogliersi dal contratto ed \u00e8 garantito un livello \u201celevato ed equivalente di tutela degli interessi dei consumatori\u201d, necessario per un \u201cefficiente mercato interno del credito al consumo\u201d. La catena prevista da un ordinamento interno che per le informazioni obbligatoriamente previste dall\u2019articolo 10 della direttiva rinvia a una disposizione nazionale, la quale a sua volta richiama eventualmente un\u2019altra norma, non \u00e8 compatibile con la direttiva perch\u00e9 il dies a quo del termine di recesso dal contratto (informazione obbligatoria) non \u00e8 contenuto nel testo e costringe il consumatore a una caccia tra diversi atti legislativi. Per la Corte questo vuol dire che il consumatore \u201cnon \u00e8 in grado di determinare la portata del proprio impegno contrattuale, cos\u00ec come non pu\u00f2 definire il termine dal quale decorre il diritto di recesso.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Autore: Massimo Mira<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di recente, la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea \u00e8 intervenuta sulla questione relativa alle modalit\u00e0 per calcolare i tempi di recesso da un contratto di mutuo, statuendo come esse debbano essere indicate in modo chiaro e conciso. 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