{"id":48,"date":"2021-01-15T11:53:50","date_gmt":"2021-01-15T11:53:50","guid":{"rendered":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/?p=48"},"modified":"2021-02-17T09:15:28","modified_gmt":"2021-02-17T09:15:28","slug":"vizi-immobile-dopo-lacquisto-che-fare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/2021\/01\/15\/vizi-immobile-dopo-lacquisto-che-fare\/","title":{"rendered":"Vizi immobile dopo l\u2019acquisto: che fare?"},"content":{"rendered":"\n<p>La legge prevede che il venditore di un immobile debba garantire l\u2019acquirente da tutti i vizi che impediscano di usare l\u2019immobile per come convenuto o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.<br>Specularmente, \u00e8 prevista una serie di tutele in favore dell\u2019acquirente, finalizzate a ottenere la restituzione di una parte del prezzo pagato o, nell\u2019ipotesi di vizi particolarmente gravi, lo scioglimento del contratto e la restituzione di tutte le somme gi\u00e0 corrisposte.<br>La garanzia del venditore copre tutti i vizi dell\u2019immobile, sia quelli cosiddetti \u201capparenti\u201d (riconoscibili con l\u2019uso della normale diligenza), sia quelli cosiddetti \u201cocculti\u201d (non riconoscibili a un esame immediato del bene o che sono rilevati solo dopo che ne sia iniziata l\u2019utilizzazione, quali, ad esempio, infiltrazioni, difetto di insonorizzazione acustica, rumori provenienti da impianti di ascensore).<br>La garanzia del venditore non opera per i vizi che l\u2019acquirente conosceva al momento del contratto.<br>Non appena scoperti i vizi, l\u2019acquirente deve inviare al venditore la cosiddetta denuncia dei vizi: si tratta di una contestazione formale, anche se dal contenuto generico, in cui vengono indicati i difetti dell\u2019abitazione.<br>Il compratore deve denunciare i vizi del bene comprato entro 8 giorni, decorrenti dal giorno in cui egli \u00e8 stato in grado di esaminare l\u2019immobile o, per i vizi occulti, dal giorno della loro scoperta.<br>Secondo la legge, due sono le azioni che l\u2019acquirente pu\u00f2 esercitare attraverso l\u2019ausilio di un avvocato: a) chiedere la risoluzione (ossia lo scioglimento) del contratto, in presenza di vizi particolarmente gravi. Per effetto della risoluzione, l\u2019acquirente deve restituire l\u2019immobile, mentre il venditore deve ridare i soldi incassati. L\u2019acquirente pu\u00f2, inoltre, chiedere il risarcimento delle spese sostenute e degli ulteriori danni subiti; b) chiedere la riduzione del prezzo (se ha comunque interesse a tenere l\u2019immobile), parametrata alla riduzione del valore del bene, che viene solitamente calcolata attraverso una perizia tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge prevede che il venditore di un immobile debba garantire l\u2019acquirente da tutti i vizi che impediscano di usare l\u2019immobile per come convenuto o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.Specularmente, \u00e8 prevista una serie di tutele in favore dell\u2019acquirente, finalizzate a ottenere la restituzione di una parte del prezzo pagato o, nell\u2019ipotesi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":249,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[22],"class_list":["post-48","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche","tag-rubriche-la-bussola-dei-diritti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1689,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48\/revisions\/1689"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/249"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/web.quimedia.it\/redazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}