Avete una concessione edilizia che sta per scadere? Temete di non riuscire a rispettare il termine di fine lavori per completare le Vostre opere? Non c’è motivo di allarmarsi: la recentissima legge 11 settembre 2020, n° 120 ha convertito in legge il decreto-legge n. 76/2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto Decreto Semplificazioni). Esso prevede, all’art. 10 comma 4, la proroga generalizzata di tre anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020. Tale proroga è ammessa purché, al momento della presentazione della domanda, i suddetti termini non siano già decorsi e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici nel frattempo approvati o adottati.
Tale previsione è in questo senso funzionale a garantire una trasformazione edilizia conforme alla pianificazione urbanistica vigente, evitando così che l’intervento edilizio “prorogato” diventi incoerente con gli strumenti urbanistici che possono intervenire negli anni.
Si badi che la norma estende tale proroga anche alle SCIA presentate entro lo stesso termine.
Attenzione però: la proroga non opera automaticamente! Il soggetto che intende avvalersene deve comunicarlo espressamente entro il giorno di scadenza dei termini originari; al riguardo è sufficiente una comunicazione rivolta all’amministrazione competente.
Un aspetto sicuramente positivo è che la comunicazione di proroga non deve essere motivata e non è soggetta a valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione in relazione alle ragioni che possono giustificarla: essa opera per il fatto stesso di essere stata richiesta, sempre che siano stati rispettati gli altri presupposti previsti. Una maggiore serenità, quindi, per il cittadino che presenti la domanda, in quanto può fare legittimamente affidamento sul fatto che sarà accolta.
Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira