Covid19 e mancata esecuzione contratti

Il diffondersi del Coronavirus ha comportato – e tuttora comporta − la difficoltà, per molti privati e imprese, di adempiere alle obbligazioni derivanti da contratti già sottoscritti. Nel nostro ordinamento giuridico, si deve far riferimento agli articoli 1256 e 1467 del codice civile, che regolano i rapporti contrattuali nei casi di inadempimento per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Solo nei casi previsti da questi due articoli la parte è sollevata da responsabilità, può non adempiere e può chiedere la risoluzione del contratto, a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, dandone comunicazione alla controparte.
Non vi è responsabilità per l’inadempimento se e quando:

  • esso è estraneo all’evento straordinario che ha generato l’inadempimento;
  • l’evento stesso era imprevedibile;
  • l’inadempimento è insormontabile;
  • in alternativa, l’inadempimento sarebbe astrattamente possibile, ma si configura la cosiddetta “eccessiva onerosità sopravvenuta”, intesa come un aggravio patrimoniale che alteri, sostanzialmente, l’originario rapporto di equivalenza, incidendo sul valore di una prestazione rispetto all’altra, ovvero facendo diminuire o cessare l’utilità della controprestazione; e ciò per un fatto straordinario e imprevedibile.

Alla luce del complesso quadro fattuale e legislativo in continuo divenire, non è semplice stabilire se il Coronavirus e/o le misure adottate dall’Autorità possano costituire valida causa di impossibilità o di sopravvenuta onerosità delle prestazioni contrattuali assunte dalle imprese o dai privati. Peraltro, già il Decreto Cura Italia del 17.3.2020 prevedeva espressamente che il rispetto delle misure di contenimento emanate è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti. Gli effetti giuridici del COVID-19 sui negozi stipulati, in sintesi, dovranno essere scrupolosamente valutati ed esaminati caso per caso, tenendo conto di una pluralità di fattori quali, a titolo meramente esemplificativo, i fatti portati a sostegno del ritardo e/o dell’inadempimento contrattuale, l’incidenza specifica degli stessi sulla prestazione, l’assenza di soluzioni alternative per l’adempimento, la portata del testo contrattuale e, non da ultimo, l’applicabilità della legge italiana alla fattispecie contrattuale.

Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira

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