Separazione ed eredità

Prendendo spunto dall’articolo da ultimo pubblicato, mi viene posta da un lettore la seguente domanda: in caso di separazione consensuale, in assenza di testamento, come sono regolati i rapporti ereditari con l’ex coniuge?

L’eredità del coniuge dopo la separazione è disciplinata da due articoli del codice civile: l’art. 585 secondo cui il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (pertanto, tornando alla domanda postami, ciò vale anche in caso di separazione consensuale); l’art. 548, secondo cui al coniuge responsabile della separazione spetta soltanto un assegno vitalizio se, al momento della morte, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
Le stesse regole si applicano anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex defunto, anche se ha rifiutato l’eredità. Se al coniuge superstite viene addebitata la colpa della separazione, egli ha diritto alla reversibilità solo se gli è stato riconosciuto dal giudice il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Altrimenti ne è escluso.
A differenza della separazione, con il divorzio il vincolo matrimoniale viene definitivamente sciolto e si perdono i diritti successori acquistati con il matrimonio. L’ex coniuge divorziato, quindi, esce definitivamente dall’asse ereditario del defunto, ma conserva il diritto all’assegno di divorzio anche dopo la morte del soggetto obbligato. Se il coniuge defunto, prima di morire, versava l’assegno divorzile all’ex, i suoi eredi dovranno continuare a farlo – nei limiti dell’eredità percepita – per arginare lo stato di bisogno del superstite. Se le parti sono d’accordo, la corresponsione dell’assegno può avvenire anche in un’unica soluzione. Se però il coniuge divorziato convola a nuove nozze, stipula un’unione civile o instaura una convivenza stabile, perde il diritto all’assegno divorzile.
Infine – ma solo in determinati casi – il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto.

Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira

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