Rita Chiaromonte: l’impegno per la scuola anche oltre la scuola


Maria Rita Chiaromonte è stata insegnante, dirigente scolastica e ispettrice per l’integrazione. Ha collaborato al Nucleo operativo del Comitato di valutazione del sistema scolastico. Per l’Università di Bolzano è stata docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario per l’insegnamento della Didattica Speciale. Dopo il pensionamento, in seno al Soroptimist International d’Italia, è tornata ad occuparsi di scuola e in particolare del dilagante problema del Bullismo e del Cyberbullismo, creando con altre esperte materiali che potessero essere di sostegno alle famiglie oltre che ai docenti.

Come siete arrivate a creare un gruppo di lavoro sul bullismo?

Il Soroptimist ha creato un gruppo di lavoro formato da soggetti della società civile: esperte del settore, psicoterapeute e psicologhe, funzionarie delle forze dell’ordine, genitori, magistrate, dirigenti scolastiche, docenti, studenti.

Il vostro gruppo di lavoro ha creato anche del materiale informativo?

Il Club Soroptimist International si è impegnato a realizzare un’agile guida intitolata Contro il Bullismo e i Cyberbullismo, rivolta essenzialmente a genitori e insegnanti. Nella seconda parte compaiono le domande dei genitori e le risposte delle psicoterapeute. Nella terza parte vi sono le testimonianze toccanti dei ragazzi vittime di bullismo.

Cosa è il bullismo?

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo e prepotente caratterizzato da intenzionalità, sistematicità e asimmetria di potere Il bullismo può essere fisico, verbale

o psicologico.

Che cos’è il cyberbullismo?

Il cyberbullismo o bullismo digitale è una forma di aggressività sociale molto pericolosa perché, sfruttando la tecnologia, internet e i social media può diventare più veloce, pervasiva, diffusa, distruttiva e anonima. Si giunge velocemente alla public shaming, che è l’umiliazione pubblica di un individuo.

Quali sono i ruoli nel bullismo?

Il bullismo è un fenomeno di gruppo e sei sono i ruoli identificati: il bullo/la bulla, l’aiutante del bullo, il sostenitore del bullo, la vittima, il difensore della vittima, l’esterno.

Il bullismo è un comportamento solo maschile?

Da sempre il bullismo è stato trasversale ai generi ma a partire dal 2019 il bullismo al femminile ha avuto un vistoso aumento.

La scuola può contrastare il bullismo e il cyberbullismo? Come interviene?

I doveri dei dirigenti scolastici e degli insegnanti – in quanto Pubblici Ufficiali – sono in primo luogo l’elaborazione e l’utilizzo del “Il Protocollo di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo”, documento indispensabile che viene condiviso con i genitori. Molto importante è anche l’istituzione del Team Antibullismo costituito dal dirigente scolastico e dai referenti per il bullismo-cyberbullismo, dall’animatore digitale e da altre professionalità presenti all’interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori).

Se tali risorse non fossero sufficienti?

Il dirigente scolastico, l’insegnante, il genitore, l’educatore devono attivare senza ritardo le autorità competenti: i Servizi minorili, le Forze di Polizia e l’Autorità Giudiziaria attraverso: modalità quali la segnalazione, la denuncia, la querela, l’ammonimento.

Cosa si intende per segnalazione?

La segnalazione è un atto redatto da qualsiasi persona o istituzione che sia venuta a conoscenza di una situazione lesiva o pericolosa per la salute psichica o fisica di un minore con cui si comunica ai Servizi Sociali, a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria o all’Autorità Giudiziaria una preoccupazione relativa alla situazione di pericolo per uno studente.

Cos’è la “denuncia”?

È la segnalazione obbligatoria con la quale il Pubblico Ufficiale rende noto all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria o all’Autorità Giudiziaria un fatto che può costituire un reato perseguibile.

Cos’è la “querela”?

È uno strumento che prevede un “richiamo” da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza all’autore di cyberbullismo. Si può presentare al Questore la richiesta di ammonire uno o più minori (di età compresa tra 14 e i 18 anni non compiuti), autori delle condotte sopracitate.

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