Successioni: i familiari del coniuge deceduto sono eredi?

Analizzo, in questa sede, un caso che è stato posto qualche settimana fa alla mia attenzione.
Si è rivolta al sottoscritto una signora, esponendo che la zia materna, senza figli e con genitori deceduti, ha ereditato dal defunto marito parte della casa a lui intestata. Tale zia ha una sorella ed un unico nipote, mentre il marito defunto aveva due fratelli, che hanno, pro quota, partecipato all’eredità, acquisendo parte della casa.
Il dubbio della signora è il seguente: nel caso in cui sua madre, sorella della zia, dovesse decedere prima della zia, chi partecipa alla successiva eredità in morte della zia? Anche i parenti del defunto marito?
Per rispondere al quesito si deve, innanzitutto, far riferimento all’articolo 565 del codice civile, secondo cui, in assenza di testamento, l’eredità si devolve solo in favore dei parenti del defunto (oltre che del coniuge, quando esiste) sino al sesto grado; in ultima istanza in favore dello Stato.
I parenti del coniuge (defunto) non sono parenti dell’altro coniuge (superstite), ma sono, secondo il diritto, “affini”. Ed infatti, non è parentela, ma affinità il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Pertanto, nel caso sopra descritto, alla successione della zia, in assenza di coniuge (già deceduto) e di figli, nonché di genitori o altri ascendenti, succederà esclusivamente sua sorella. Nel caso in cui la sorella non possa o non voglia accettare l’eredità, ad esempio perché già defunta, saranno chiamati alla successione i figli di lei a norma degli articoli 571 e 572 del codice civile, nonché a norma dell’articolo 467 del codice civile (che disciplina la cosiddetta “rappresentazione”, secondo cui all’ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità, subentrano i suoi discendenti legittimi o naturali). Questi ultimi soggetti subentreranno, chiaramente, nella quota di proprietà della zia e si troveranno, pertanto, in regime di comproprietà con i parenti del marito defunto di quest’ultima.

Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *