Nel contratto di appalto la legge, nello specifico l’art. 1671 c.c., prevede la possibilità di recedere; tale possibilità è riconosciuta, però, solo in capo al committente, mentre nulla viene detto riguardo al recesso dell’appaltatore, che deve pertanto ritenersi escluso. Il diritto di recesso in capo all’appaltatore, per essere valevole, dovrebbe quindi essere esplicitamente previsto dalle parti nel contratto e in quel caso sarebbe regolato dalla norma generale ex art. 1373 c.c., che recita “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”).
Il recesso del committente può essere esercitato anche senza motivi: esso, infatti, può avvenire per qualsiasi causa, il cui accertamento non è neppure richiesto ai fini della legittimità del recesso.
Secondo la giurisprudenza, l’art. 1671 c.c., se da un lato accorda al committente il diritto di recesso (esercitabile senza motivo e in qualsiasi momento durante l’esecuzione del contratto), non riconosce, dall’altro, all’appaltatore il diritto a continuare l’opera; quest’ultimo, in caso di recesso, potrà solamente ottenere l’indennizzo specificato nella norma (cioè spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno; previsione che costituisce una sorta di compensazione, a favore dell’appaltatore, del diritto riconosciuto al committente). Questa posizione di favore verso il committente è stata più volte motivata dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha fatto riferimento all’interesse sotteso al contratto, che è quello finalizzato alla realizzazione dell’opera ed alla prestazione del servizio in favore del committente, non esistendo uno speculare diritto dell’appaltatore al completamento degli stessi. Le parti possono comunque convenire diversamente e ad esempio prevedere che il recesso sia esercitabile dal committente solo in caso di inadempienze dell’appaltatore, essendo la norma derogabile (ossia, potendo ammettersi patti contrari intervenuti tra le parti).
Autore: Avvocato Massimo Mira