(continua dal numero precedente)
All’azione di riduzione può conseguire l’azione di restituzione, avente ad oggetto gli immobili dell’eredità. Vengono generalmente identificate due azioni di restituzione. La prima è l’azione di restituzione contro il donatario o il legatario. Si tratta dell’azione disciplinata all’articolo 560 del codice civile. In questo caso, ove l’immobile ecceda di oltre un quarto la quota disponibile, lo stesso rimarrà nell’eredità per intero. La seconda è l’azione di restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario acquirente. Disciplinata dall’articolo 563, l’azione prevede che “se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione del beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”. L’esistenza di tale azione giustifica la maggior attenzione che un acquirente deve avere nel momento in cui procede all’acquisto di un immobile di provenienza donativa, ossia un immobile che il venditore ha ricevuto in seguito ad una donazione a suo favore. L’articolo 564 del codice civile individua i presupposti per l’azione di riduzione. In primo luogo il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario (procedura particolare che prevede la redazione di un inventario dei beni del defunto da parte del Tribunale), fatto salvo il caso in cui le donazioni e i legati da ridurre siano disposti a favore di suoi coeredi (ciò significa che l’accettazione con beneficio di inventario è necessaria solo per agire contro soggetti non coeredi). In secondo luogo il legittimario, deve imputare alla propria quota le donazioni ed i legati ricevuti dal defunto (anche se nel testamento si può prevedere la dispensa del legittimario da detta imputazione). Il termine prescrizionale dell’azione di riduzione è quello ordinario di dieci anni. Nel caso in cui le diposizioni da ridurre siano le donazioni, detto termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di apertura della successione del donante (la data in cui il donante muore), anche qualora le donazioni siano più risalenti nel tempo. Una volta promossa l’azione di riduzione con il patrocinio di un legale, al Giudice è demandato, in primo luogo, l’accertamento della lesione della legittima del legittimario al netto della imputazione a sé di quanto ricevuto. Accertata l’eventuale lesione, il Giudice dichiarerà l’inefficacia parziale o totale delle disposizioni testamentarie o donative lesive, reintegrando il legittimario nei diritti spettanti per legge. Un’ultima precisazione: secondo l’articolo 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo 28 del 2010, l’azione di riduzione è soggetta alla mediazione obbligatoria. Il giudizio relativo all’azione di riduzione deve quindi essere preceduto da un tentativo di mediazione, alla presenza di un mediatore designato da un organismo abilitato dal Ministero della Giustizia. Il procedimento costituisce una vera e propria condizione di procedibilità, nel senso che non è possibile attivare il giudizio senza aver prima promosso la mediazione.
Autore: Massimo Mira