Il patto di famiglia è un contratto con il quale un soggetto titolare di un’impresa trasferisce (in tutto o in parte) l’azienda o le quote societarie a uno o più dei propri figli o nipoti. In pratica, il patto di famiglia “anticipa” la successione dell’imprenditore, permettendo il “passaggio generazionale” all’interno dell’impresa stessa e garantendone così la continuità.
Oltre che per il trasferimento dell’azienda, può essere usato anche per il trasferimento ai figli della proprietà di quote sociali.
Esso costituisce un’importante deroga al divieto di patti successori presente nel nostro ordinamento (ossia la regola secondo la quale sono nulli gli accordi che hanno per oggetto la disposizione dei diritti ereditari provenienti da una successione non ancora aperta, ossia se la persona della cui eredità si tratta è ancora in vita). Inoltre permette un rilevante vantaggio fiscale.
Il patto di famiglia è un contratto per atto pubblico (da farsi quindi innanzi al Notaio). All’atto notarile partecipano, oltre all’imprenditore e ai figli beneficiari (detti anche “assegnatari”), necessariamente anche: a) il coniuge dell’imprenditore stesso; b) tutti quei soggetti che avrebbero la qualifica di legittimari se, in quel momento, si aprisse la successione testamentaria dell’imprenditore.
Il coniuge e i legittimari hanno, infatti, diritto a percepire, dai figli assegnatari, una somma a titolo di liquidazione del valore delle quote di legittima (in alternativa, la liquidazione può avvenire in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro).
Quanto al contenuto del contratto, è importante che il patto di famiglia specifichi se c’è o meno il diritto di recesso: se manca la clausola sul diritto di recesso, per sciogliersi dal vincolo l’interessato dovrà necessariamente ottenere lo scioglimento del patto facendo stipulare un secondo, nuovo, patto di famiglia con le stesse persone. Il patto di famiglia può essere, infatti, sciolto o modificato, in due modi: 1) con un nuovo patto di famiglia; 2) se il patto stesso lo prevede, con una dichiarazione di recesso da parte di un partecipante a cui segue una dichiarazione delle altre persone certificata dal Notaio. è necessario che allo scioglimento o alla modifica partecipino tutte le persone che avevano preso parte al primo patto di famiglia.
Autore: Massimo Mira