Isolamento del tetto e Superbonus

Con riferimento al Superbonus, una questione che è stata molto dibattuta e che ha finalmente trovato una risposta definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate è se l’intervento di isolamento termico sia realizzabile anche sul singolo appartamento o sia rivolto solo all’intero condominio.
Con riguardo alle singole unità immobiliari, l’intervento di isolamento termico, così come quello di sostituzione impiantistica, è realizzabile solo su tipologie edilizie quali villette a schiera, porzioni di bifamiliari o simili. In particolare, possono accedere al Superbonus gli edifici unifamiliari oppure le singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, purché: 1) “funzionalmente indipendenti”, 2) dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Quanto al primo requisito, un’unità immobiliare può dirsi “funzionalmente indipendente” quando sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, il gas, l’energia elettrica, il riscaldamento, ecc., di proprietà esclusiva.
Quanto al secondo requisito, occorre che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva (si vedano, sul punto: Circolare 22/12/2020, n. 30/E, punto 3.1.1 R; Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 2 R; art. 1 R del Decreto Requisiti, lettera i) del comma 3).
Entrambi i requisiti devono sussistere contemporaneamente, e prescindono dal fatto che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira

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