Novità in materia di notificazione a mezzo PEC delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Il Ministero dell’Interno ha di recente fatto seguito alla richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di intervenire sull’argomento, imponendo particolari accorgimenti quando il veicolo, con cui è stata commessa la violazione, è intestato ad una persona fisica e non ad un’impresa/persona giuridica.
Ciò in quanto, in tali casi, il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato dal proprietario a titolo privato e non nell’esercizio di attività imprenditoriale; con la conseguenza che la notifica del verbale all’indirizzo PEC, ottenuto attraverso la consultazione del registro online INI-PEC, può, secondo l’Autorità, determinare un’illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo la PEC visibile a tutto il personale dell’azienda. La problematica deriva dalla circostanza che, nel registro INI PEC, con riferimento alle imprese individuali, non è possibile distinguere l’indirizzo della persona fisica, che ne è titolare, da quello dell’impresa come persona giuridica.
Per tale motivo, il Ministero ha fornito alcune istruzioni operative; prima fra tutte, quella secondo cui, nella ricerca dell’indirizzo PEC del proprietario del veicolo, con cui è stata commessa una violazione, potrà essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica (ricavato, ad esempio, dal PRA) solo quando è accertato che il veicolo era stato utilizzato nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. In ogni altro caso (ad esempio, violazione accertata con dispositivi di controllo remoto), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione “professionisti” del registro INI-PEC.
Seconda – e fondamentale – istruzione operativa è che la notifica del verbale non potrà avvenire a mezzo PEC nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, e non attraverso PEC.
Autore: avvocato Massimo Mira