I danni derivanti a terzi dall’esecuzione di un contratto di appalto possono essere imputabili o all’attività svolta dall’appaltatore, ovvero direttamente alla cosa oggetto di appalto.
Sotto il primo profilo, la responsabilità è imputabile all’impresa esecutrice a seguito della dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione di un fatto che abbia cagionato un danno ingiusto in capo ad esso e che tale danno sia causalmente riconducibile al predetto fatto secondo gli ordinari criteri in materia di responsabilità civile, improntati al criterio della causalità adeguata.
Sotto il secondo profilo, è applicabile l’art. 2051 del codice civile. In tale ipotesi al danneggiato sarà sufficiente provare il fatto dannoso, l’evento e il nesso di causalità (materiale) tra questo e l’evento. La rigorosa prova dell’esonero da responsabilità graverà invece in capo all’appaltatore, il quale sarà tenuto a dimostrare il cosiddetto caso fortuito, ossia la prova dell’intervento di un fattore esterno (quindi indipendente dalla sua eventuale colpa) tale da recidere il nesso di causalità.
è poi necessario verificare se vi possa essere spazio per una concorrente responsabilità del committente. Tale responsabilità, il più delle volte, non è configurabile, in virtù dell’autonomia gestionale riconosciuta all’appaltatore. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che: a) di regola risponde dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione di un appalto solamente l’appaltatore; b) tuttavia, qualora il committente si sia ingerito nell’attività con specifiche direttive che hanno limitato l’autonomia dell’appaltatore risponde in concorso anch’esso; c) se poi le direttive del committente sono particolarmente “invasive”, con prova a carico del danneggiato, solamente il primo risponde dei danni; d) in ogni caso il committente risponde laddove si sia avvalso di una impresa palesemente inadeguata.
Chiaramente, il committente potrà contestare la sua responsabilità, allegando e dimostrando che l’esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatore non è stata conforme al contratto e/o alle norme, anche tecniche, di esecuzione, al punto che tale condotta difforme dalle regole di diligenza, sia stata essa stessa causa esclusiva nella verificazione dell’evento dannoso.
Autore: Massimo Mira